Iscriversi all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.)

Descrizione

Iscriversi all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.)

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) è uno speciale registro della popolazione che comprende i cittadini italiani residenti all’estero.

Il registro è rivolto:

  • ai cittadini maggiorenni che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi, specificando i componenti della famiglia, cittadini italiani, con i quali si trasferirà

  • ai quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

Il registro non è rivolto:

  • alle persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno

  • ai lavoratori stagionali che trascorrono parte dell’anno all’estero per poi tornare in patria ove hanno il proprio nucleo familiare

  • ai dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e le persone con essi conviventi, che siano notificati alle autorità locali (solo agenti diplomatici, restano esclusi gli altri dipendenti statali ancorché autorizzati ad assumere un impiego presso enti ed organismi internazionali)

  • ai militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

L’iscrizione all’A.I.R.E. può essere effettuata presso:

  • gli uffici consolari, entro 90 giorni dall’arrivo nello Stato estero

  • presso il comune di iscrizione. L’iscrizione è sempre subordinata all’accertamento della P.A.. e alla conferma da parte del Consolato dell’avvenuto trasferimento.

La richiesta deve essere presentata direttamente all'Ambasciata o Consolato italiano all'estero tramite portale telematico https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/index.sco entro 90 giorni dall'espatrio. In questo caso, l'autorità a cui il cittadino si è rivolto provvederà ad inoltrare la documentazione necessaria al Comune italiano di ultima residenza.

In alternativa, se un cittadino italiano decide di trasferire all’estero la propria residenza, prima del trasferimento, può rendere dichiarazione di espatrio al comune italiano di residenza.

Approfondimenti

L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

  • la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.

  • la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni

  • la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli consultate la sezione Autoveicoli – Patente di guida).

I cittadini iscritti all’AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune Italiano dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza. Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente). Sarà cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.

Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.

L’interessato deve comunicare tempestivamente all’ufficio consolare:

  • il trasferimento della propria residenza o abitazione all’estero

  • le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.)

  • la perdita della cittadinanza italiana.

La cancellazione può avvenire per i seguenti motivi: 

  • iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio

  • per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata

  • per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo

  • per perdita della cittadinanza italiana.